| Statuto dell'Associazione EdoloShop |
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| Aree - Istituzionale |
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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. I ) E’ costituita l’Associazione, senza fini di lucro denominata ___EDOLOSHOP ASSOCIAZIONE DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE DI EDOLO___.
Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.
Art 2) L’Associazione ha inoltre, per finalità istitutive quelle di favorire lo sviluppo delle attività di promozione sociale e di tempo libero fornendo adeguata assistenza ai propri associati: ciò si realizza anche attraverso la promozione, la diffusione e l’esercizio di attività di promozione sociale in genere, del tempo libero, ricreative, culturali, sportive dilettantistiche al fine di migliorare la qualità di vita dei propri associati. Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati, l’Associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione d’alimenti e bevande, anche di supporto fisiologico, e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. L’Associazione ha altresì lo scopo di promuovere lo sviluppo turistico dell’area del comune di Edolo, organizzare iniziative ad eventi che favoriscano le attività commerciali e produttive; di costituire un gruppo di acquisto e/o gestire eventuali convenzioni atte a promuovere il risparmio e migliorare la gestione degli associati. L’ Associazione (pur non avendo fini di lucro) potrà svolgere un’attività commerciale, anche eventualmente offrendo servizi a non tesserati, purché strumentale al raggiungimento degli scopi sociali. In tal caso eventuali utili (al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali) andranno investiti nell’Associazione al fine di migliorare l’efficienza e la qualità nello Svolgimento delle attività istituzionali dell’Associazione stessa.
Art. 3) Il patrimonio e le entrate sono costituite:
L’esercizio finanziario va dal primo gennaio al 31 dicembre. Art.4) Le categorie dei soci sono le seguenti:
L’ Adesione all’Associazione comporta:
La perdita della qualità di socio può avvenire per:
o l’Assemblea. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e con effetto immediato. Art.5) Gli importi delle quote d’iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dell’ Ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali, vengono stabiliti di anno in anno entro il 31 Gennaio dal Consigli Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.
Art.6) L’Assemblea è sovrana.Essa è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari. Tutti hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno ( art.2532 c.c.). L’Assemblea, previa convocazione del Presidente (mediante avviso affisso all’albo sociale almeno 20 giorni prima dello svolgimento della stessa), si riunisce in via ordinaria una volta l’anno, entro il 30 d’aprile per approvare il rendiconto economico-finanziario dell’esercizio precedente. L’Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni volta che lo richiede il Consiglio Direttivo oppure almeno un terzo dell’assemblea dei soci.. L’Assemblea delibera, in prima convocazione, a maggioranza semplice con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti. L’ Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo appositamente delegato dal Presidente. Le deliberazioni sono costatate con processi verbali dal presidente e dal segretario che, raccolti a libro sono custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto economico-finanziario resta, inoltre, affisso all’albo per 20 giorni successivi alla sua approvazione e pubblicato in apposita area sul sito internet dell’associazione.
Art. 6 bis) Il primo Consiglio Direttivo, costituito contestualmente alla fondazione dell’associazione, e’ composto da tutti i soci fondatori e rimane in carica per 4 (quattro) anni salvo dimissioni anticipate.
Art.7) L’Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone da ___7__ membri, Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere (fino a 2 tesorieri) e Consiglieri eletti liberamente secondo quanto stabilito dall’Art.7 bis dall’Assemblea tra gli associati e che ha durata di 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.Il Consiglio è investito dei più ampi poteri della gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, senza limitazioni e pertanto potrà compiere, in persona del suo Presidente, tutti gli atti d’ordinaria e straordinaria amministrazione e in particolare, contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire c/c bancari o postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo procede, inoltre, alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, istruttori, determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa. Il consiglio direttivo rimane in carica per 4 anni ed e’ legittimo fino a quando rimanga composto da almeno 5 dei 7 membri. Gli incarichi di direzione o d’istruzione possono essere assolti anche da componenti del Consiglio medesimo. Il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Presidente può delegare determinati compiti ai singoli consiglieri anche a tempo indeterminato e comunque fino a revoca. Possono partecipare alle sedute del Consiglio direttivo solo i suoi componenti regolarmente eletti e qualora il Consiglio stesso lo ritenga opportuno può chiede la partecipazione di terzi .
Art.7 bis.) elezione del Consiglio Direttivo; Entro quattro mesi dallo scadere del Consiglio in carica si candidano e si presentano all’Assemblea Consigli Direttivi alternativi formati da un candidato presidente e _6_ candidati consiglieri. Entro 30 giorni dallo scadere del Consiglio Direttivo si riunisce l’Assemblea dei Soci e si mettono ai voti i vari Consigli Direttivi proposti.
Art. 7 C ) La cassa, i conti correnti bancari e postali sono gestiti esclusivamente e sotto la piena responsabilità del tesoriere (o dei tesorieri) e del Presidente.
Art.8) Il Presidente ha la rappresentanza legale e i poteri di firma dell’associazione, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del consiglio direttivo e decide in ordine alla ammissione ai servizi dell’Associazione dei tesserati. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce quando necessario.Il segretario collabora alla gestione dell’Associazione e cura la tenuta dei libri sociali. Il tesoriere (o i tesorieri) cura la gestione della cassa e dei conti correnti bancari e postali, i pagamenti e gli incassi.
Art, 9) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato all’unanimità dal Consiglio Direttivo. Verificatosi lo scioglimento o qualunque altra causa d’estinzione del patrimonio residuo verrà devoluto ad enti o Associazioni che perseguono gli stessi scopi dell’Associazione o a fini d’utilità pubblica sentendo l’organico di controllo di cui all’art.3, com.190.1.662/96.
Art.10) Le modifiche dello statuto devono essere approvate dall’Assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo. L’ Associazione può dotarsi anche di regolamenti interni, approvati dal consiglio direttivo..
Art.11) Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l’Associazione o i suoi organi saranno sottoposti a giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, soci dell’Associazione, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente. Uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri o in caso di disaccordo dal Presidente del tribunale.
Art 12) Rinvio. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.
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